Art. 1.
(Aree destinate ai fumatori).

      1. Negli ambienti chiusi aperti al pubblico, come definiti ai sensi del comma 2, e nelle strutture private di seguito indicate, devono essere istituite apposite aree destinate ai fumatori:

          a) stazioni di trasporto pubblico, ivi comprese quelle portuali, marittime e aeroportuali;

          b) strutture destinate allo svolgimento di attività educativa, sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;

          c) esercizi commerciali e di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e bevande;

          d) locali destinati ad uso comune di alberghi, pensioni e locande.

      2. Ai fini della presente legge, per ambienti chiusi aperti al pubblico si intendono gli ambienti chiusi ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti dai rispettivi responsabili.